Statuto RETEISSA
Art. 1 - E’ costituita l’Associazione denominata ISSA , con sede in Pozzuoli (NA) , con durata illimitata.
L’Associazione ha per fini la promozione della cultura scientifica come benessere individuale, valore sociale e parte integrante del sapere.
Art. 2 – L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, laboratoriali, e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, scientifica, e tecnologica. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini ed obiettivi, promuove la collaborazione con enti, istituzioni , associazioni, gruppi del territorio.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
Art. 3 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 5 – Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art. 6 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 50 per i soci sostenitori, di € 20 per i soci ordinari, di € 5 per i soci minorenni e/o studenti, e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. Su richiesta di almeno 3 soci potrà essere conferita la qualifica di socio onorario a personalità del campo di interesse dell’Associazione, e/o a persone benemerite nei confronti dell’Associazione.
Art. 7 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.
Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:
> quote associative
> proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi e con attività marginali di carattere commerciale
> liberalità, contributi, lasciti e donazioni
Art. 9 – L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.
Art. 10 – La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Art. 11 – L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 12 – L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni ed i soci onorari, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e approva il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.
Art. 13 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.
Art.14 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.
Art. 15 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.
Art. 17 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo. La gestione dell’Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Art. 18 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.
Art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.
Art. 20 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.
Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.